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ASSOCIAZIONE CINOFILA
I.B.C.


S T A T U T O

Art.1 - DENOMINAZIONE E SEDE.
Si costituisce, con sede in ROMA, via Nicotera, 29, l'associazione cinofila specializzata di razza denominata:
ITALIAN BORDER  COLLIE CLUB - I. B.C.


Art. 2 - SCOPO SOCIALE
L’Associazione I.B.C. ha come scopo il miglioramento genetico delle popolazioni, lo studio, la valorizzazione, l’incremento e l’utilizzo della razza  Collie, svolgendo anche gli incarichi di ricerca e verifica affidati dall’Enci e fornendo i necessari supporti tecnici alla Commissione Tecnica Centrale prevista dal Disciplinare del libro Genealogico. A tal fine l’Associazione I.B.C. fornisce periodicamente all’Enci una relazione sulla situazione della razza unitamente agli obiettivi di selezione che intende perseguire ed ai risultati ottenuti.
L'Associazione non ha scopo di lucro e deve considerarsi, ai fini fiscali, ente non commerciale, secondo quanto disposto dal quarto comma art. 87, DPR 22-12-86 n.917. Gli eventuali utili o avanzi di gestione non possono in alcun modo essere distribuiti durante la vita sociale, neanche in modo indiretto, e saranno tassativamente destinati a totale vantaggio dello scopo sociale e comunque per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.
L’Associazione I.B.C. è associata all’Ente Nazionale della Cinofilia italiana ( Enci ) del quale osserva lo Statuto, i Regolamenti, le delibere e le determine, assolvendo scrupolosamente gli incarichi che le saranno da esso delegati, sotto l’indirizzo, vigilanza, controllo e potere di sanzione e di sostituzione dell’ Enci.

Art. 3 - OGGETTO SOCIALE
Per il conseguimento dello scopo sociale l'Associazione:
a) propaganda e divulga la razza  Border Collie nei suoi più diversi aspetti, intesi come utilità d'impiego, onde incrementarne e migliorarne lo sviluppo.
b) assiste, nei limiti delle proprie possibilità, i suoi associati in tutte le iniziative che abbiano un interesse generale rivolto al raggiungimento degli scopi anzidetti.
c) sollecita e favorisce l'istituzione di corsi di addestramento e campi di lavoro per le discipline dello sheepdog, dell'agility e dell'obedience.
d) Si fa promotore di esposizioni di bellezza col fine di selezionare le caratteristiche morfologiche descritte nello standard.
e) organizza conferenze, dimostrazioni, prove di lavoro e mostre bellezza e cura materiale illustrativo nonché quant'altro possa ritenersi utile per il raggiungimento del fine statutario.
f) Individua i migliori riproduttori e quelli atti a migliorare le doti psicosomatiche del  Border Collie elencandoli nel libro dei riproduttori (campioni sociali).
g) Tiene rapporti con altre associazioni, gruppi cinofili e organi riconosciuti E.n.c.i. o associati F.C.I. con lo scopo di tutelare e promuovere la razza  Border Collie.

L'Associazione ha la facoltà di operare, oltre che autonomamente, anche in collaborazione con altri Enti, Associazioni cinofile specializzate di razza e associazioni di allevatori di bestiame. L’Associazione I.B.C. è affiliata volontariamente al gruppo cinofilo denominato CLB ( Cani da lavoro su bestiame ) che tutela il lavoro con il bestiame delle razze da pastore, ivi compreso il Border Collie. L’ I.B.C. si impegna a collaborare per quanto riguarda questa attività con il C.L.B. rispettandone le direttive e i regolamenti.

Art. 4 – RAPPORTI CON L’ENCI
L'attività dell' Associazione deve essere svolta nel rispetto dei regolamenti dell'ENCI ( Ente Nazionale Cinofilia Italiana). L’associazione I.B.C. riconosce il potere di indirizzo, di vigilanza, di controllo e di sanzione in capo all’Enci, ed in particolare il potere dell’Enci di nominare un Commissario straordinario o ad acta nonché di adottare ogni altro provvedimento necessario in ambito associativo, secondo quanto previsto dallo Statuto Sociale dell’Enci nonché nel regolamento di Attuazione del medesimo. L’Associazione presta all’Enci piena collaborazione: in particolare, il Presidente dell’Associazione ha l’onere:
• di dare riscontro, di norma entro quindici giorni , alle richieste di informazioni e chiarimenti avanzate dall’Enci;
• di comunicare all’Enci le variazioni dell’elenco dei soci, le variazioni delle cariche sociali, nonché ogni altra informazione di rilievo circa l’attività associativa, trasmettendo altresì gli atti adottati dall’Associazione in merito alla disciplina e organizzazione delle attività zootecniche al fine di ottenerne la ratifica dall’Enci.

Art. 5 – SOCI
I soci si distinguono nelle seguenti categorie :
a) - Effettivi
b) - Sostenitori
c) - Juniores
d) - Onorari
Possono essere soci Effettivi tutti i cittadini maggiorenni italiani e stranieri di accertata moralità che abbiano interesse verso il miglioramento dell'allevamento italiano della razza  Border Collie, che abbiano presentato, nei modi previsti dal presente statuto, domanda di associazione accettata dal consiglio direttivo a suo discrezionale ed insindacabile giudizio, e che siano in regola con il versamento della quota associativa annuale.
Sono soci sostenitori coloro che posseggono i medesimi requisiti dei soci effettivi, ma che verseranno una quota associativa maggiore in segno di tangibile appoggio alle iniziative e all'attività del sodalizio. I diritti ed i doveri dei soci sostenitori nei confronti dell’associazione sono assolutamente identici a quelli dei soci effettivi.
Possono essere Soci Juniores i cittadini italiani e stranieri non maggiorenni che ottemperino alle disposizioni dello statuto e che, avendone fatta domanda sottoscritta anche dall’esercente la potestà, che assume ogni obbligo relativo, siano stati accettati come tali dal consiglio direttivo a suo discrezionale ed insindacabile giudizio, e che siano in regola con il versamento della quota associativa.
Al compimento del diciottesimo anno di età i Soci Juniores assumono automaticamente la qualifica di Socio Effettivo.
Il consiglio potrà nominare soci onorari persone che abbiano acquisito particolari benemerenze. Ai soci onorari non spetta diritto di voto e non sono tenuti al pagamento della quota sociale.
Tutti i soci hanno il dovere di uniformare il loro comportamento alle regole dell'associazione, dell'E.N.C.I., della F.C.I., e della correttezza sportiva
Il diritto di voto alle assemblee spetta ai Soci Effettivi e Sostenitori maggiorenni i quali non siano in mora ai sensi del presente Statuto.
E’ tassativamente esclusa l’adesione temporanea all’associazione.
La quota associativa non è rivalutabile, né rimborsabile ed è intrasmissibile.

ART. 6 - DOVERI E DIRITTI DEI SOCI.
Gli obblighi ed i diritti dei Soci, di qualsiasi categoria, sono strettamente personali e non possono essere ceduti o trasferiti per qualsiasi titolo o motivo.
In piena attuazione dei principi di uguaglianza e democraticità associativa, ogni socio Effettivo o Sostenitore maggiorenne ha diritto ad un voto. Il socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio Effettivo o Sostenitore mediante delega scritta. Ogni socio può essere portatore di non più di due deleghe. Non è ammesso il voto per posta.
L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente inscritti e in regola col versamento della quota sociale per l'anno in corso. Tutte le categorie di soci hanno diritto a godere dei benefici che l’Associazione stabilirà, nei limiti delle necessità e delle possibilità, senza limiti temporali al fine di garantire la continuità del rapporto tra l’Associazione ed i propri soci, e con l’uguale possibilità di partecipare alle manifestazioni dalla stessa promosse.
Il Socio di qualsiasi categoria che non osservi lo Statuto, non si adegui alle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo, dall'E.N.C.I., o dalla F.C.I., si renda comunque indesiderabile per il suo comportamento potrà essere sospeso o radiato.
Ciascun Socio può recedere dall’Associazione o esserne radiato secondo le norme del presente Statuto.
La qualifica di Socio si perde :
a) per effetto di un formale atto di dimissioni, che dovrà pervenire a mezzo lettera raccomandata spedita entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello in cui avranno effetto le stesse dimissioni.
b) per morosità del pagamento della quota annuale o dei corrispettivi specifici o di qualunque altra somma dovuta all’Associazione ad altro titolo, fermo restando l’obbligo del versamento ; per morosità si intende il mancato pagamento nei 30 giorni seguenti al richiamo scritto che il Consiglio Direttivo invia, decorsi trenta giorni dalle scadenze previste dal Consiglio Direttivo.
c) per espulsione deliberata dall'assemblea generale dei soci su proposta del consiglio per gravi motivi inerenti alla condotta morale e/o per mancanze nei confronti dell'associazione quali, ad esempio, il mancato rispetto delle norme statutarie, soprattutto quelle in difesa dell'allevamento e della promozione della razza.
In ogni caso il Socio uscente è tenuto ad onorare gli eventuali impegni economici deliberati dall’Assemblea per investimenti ed interventi straordinari.

ART. 7 – DOMANDA DI ASSOCIAZIONE.
Per far parte in qualità di socio Effettivo o Sostenitore della associazione occorre avanzare domanda scritta indirizzata al presidente. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello statuto sociale, le deliberazioni dell’Assemblea, del consiglio direttivo, dell’ENCI e della FCI. Su ciascuna domanda si pronuncia il Consiglio Direttivo. Avverso il diniego di adesione è ammesso reclamo entro 30 giorni dalla sua comunicazione, tramite istanza presentata al Presidente dell’Associazione, che ha cura di portare la questione all’attenzione della prima Assemblea utile.
Le domande di ammissione a socio, presentate per l’anno nel corso del quale si svolge l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo, possono essere istruite e valutate solamente dal Consiglio Direttivo neoeletto.
La domanda di associazione per i Soci Juniores non potrà per ovvi motivi essere corredata dalla fotocopia del pedigree e dovrà essere sottoscritta da chi esercita la patria potestà sul minore.


ART. 8 - GRUPPI PERIFERICI I.B.C.
E' possibile l'istituzione di sedi periferiche denominate Gruppi I.B.C.. I gruppi periferici possono gestire dei campi di lavoro, organizzare corsi e prove, nonché esposizioni di bellezza. Devono essere costituiti da almeno 8 membri attivi e devono essere riconosciuti dal consiglio direttivo dell' I.B.C., in seguito a proposta fatta pervenire al presidente contenente i dati anagrafici dei soci e la dichiarazione di adesione alle norme statutarie dell'associazione. I gruppi periferici dovranno seguire le norme e le direttive di questa associazione, assolvendo scrupolosamente agli incarichi assegnati. Ma ogni sede ha un proprio regolamento interno e una propria gestione amministrativa e finanziaria, che la rende indipendente. I gruppi periferici comunicano con l'E.N.C.I. solo attraverso l’ I.B.C..
Ove il Gruppo non adempia alle finalità sociali o si renda responsabile di irregolarità, il consiglio direttivo ha la facoltà di adottare i seguenti provvedimenti:
• Nomina di un commissario straordinario.
• Scioglimento del gruppo.


Art. 9 -ORGANI SOCIALI

Sono organi della società:
a) l'assemblea dei soci
b) il consiglio direttivo composto dai consiglieri eletti
c) il presidente
d) il vice presidente
e) il segretario
f) il collegio dei probiviri
g) il collegio dei revisori dei conti
Tutte le cariche in seno alla società sono gratuite


Art. 10 - ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
Tipi di Assemblea
L’Assemblea dei soci può essere Ordinaria o Straordinaria.
Convocazione dell’Assemblea
L’Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente o, in casi di assenza o impedimento, dal Vice Presidente, una volta all’anno, entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'annata precedente e per l'approvazione del programma di attività per l'annata in corso.
L’Assemblea Straordinaria è convocata dal Consiglio ogni qual volta esso lo ritenga necessario, oppure quando ne sia fatta domanda scritta al Presidente da parte del Collegio Sindacale o da almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto.
Nella richiesta di convocazione, i richiedenti dovranno esprimere per iscritto le materie da trattare e le eventuali proposte che essi intendono presentare.
La convocazione è annunciata dal presidente con l'invio a ciascun socio avente diritto di parteciparvi, per posta o attraverso i moderni mezzi di comunicazione SCRITTA quali le e-mail. Tale convocazione deve essere spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per la convocazione. Nella convocazione deve essere specificato la data, la località e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno da trattare.
Compiti dell’Assemblea
L'assemblea ha il compito di deliberare:
a) sul programma generale della società;
b) sulla elezione delle cariche sociali;
c) sul bilancio consuntivo in forma di rendiconto economico- finanziario;
d) sul bilancio preventivo;
e) sulla relazione tecnica e morale;
f) sulle modifiche dello statuto;
g) sulla misura della quota associativa per ciascuna delle categorie di soci;
h) su ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno che non sia di esclusiva competenza di altro organo sociale.
Composizione dell’Assemblea
L'assemblea generale dei soci è composta dai soci in regola con il versamento della quota sociale per l'anno in corso.
Il socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante delega scritta e firmata. Sono ammesse due deleghe per persona. La delega deve essere depositata dal socio cui è stata intestata prima che abbia inizio l'assemblea. Non sono ammesse correzioni o cancellazioni sulla delega ne è consentito che un socio delegato possa trasferire la propria delega ad un altro.
Non sono accettati voti a mezzo posta.
Le Assemblee sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o dal Consigliere avente maggiore anzianità come Socio ; ove due Consiglieri avessero pari anzianità come Socio la presidenza dell’Assemblea verrà assunta dal più anziano di età tra i due.
Il Presidente dell’Assemblea, prima che abbia inizio la discussione dell'ordine del giorno, nomina tre Soci scelti tra quelli presenti in funzione di scrutatori, cui spetta verificare la validità dei voti e delle deleghe depositate dai soci ed eseguire ,qualora abbiano a svolgersi votazioni con schede segrete, il conto dei risultati.
Di ogni riunione dovrà essere redatto un verbale a cura del Segretario, che dovrà provvedere a trascriverlo in apposito libro tenuto a termini di legge; in caso di assenza o di impedimento del Segretario, il Presidente incarica uno dei Soci alla redazione del verbale.
Validità dell’Assemblea
L'assemblea è valida quando sia regolarmente costituita ed è idonea a deliberare in prima convocazione allorché risulti presente, di persona o per delega, almeno la metà più uno dei soci ordinari e sostenitori.
Trascorsa un'ora da quella indicata nell'invito, l'assemblea è valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.
I soci onorari e Junior possono partecipare all'assemblea e prendere la parola, senza però diritto di voto.
Maggioranze e Deliberazioni
L’Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza semplice del totale dei Soci aventi diritto al voto presenti o rappresentati, con l’eccezione delle maggioranze particolari prevista da altri articoli di questo statuto.
Per le modificazioni dello statuto sono richieste le maggioranze di voti previste dal successivo art. 21.
L’Assemblea vota, a scelta del Presidente, per alzata di mano o per appello nominale o per scrutinio segreto, a meno che almeno la metà dei voti presenti o rappresentati richiedano la votazione per scrutinio segreto.
L’Assemblea vota comunque a scrutinio segreto per l’elezione delle cariche sociali.

Art.11 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Convocazione del Consiglio.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante avviso da far pervenire a ciascun Consigliere, anche in modo informale, con almeno dieci giorni di anticipo sulla data della riunione.
Esso deve essere riunito almeno quattro volte all’anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno.
Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio su richiesta scritta della maggioranza dei Consiglieri o del Collegio dei Revisori.
Qualsiasi convocazione del Consiglio dovrà comunque contenere l’elencazione delle materie da trattare.
Compiti
Il consiglio ha il compito di attuare gli scopi statutari in armonia con le deliberazioni dell'assemblea generale dei soci; fra l'altro è responsabile dell'amministrazione sociale, redige il conto consuntivo, il bilancio preventivo dell’Associazione e la relazione tecnica da sottoporre all’Assemblea entro i primi sei mesi dell’anno successivo a quello a cui il bilancio si riferisce ; decide sulle domande di ammissione di nuovi soci, indice e patrocina manifestazioni, propone l’importo delle quote associative e ne fissa le modalità di pagamento ;
Composizione
Il consiglio è composto da 7 consiglieri eletti dall’assemblea dei Soci e dura in carica tre anni solari. Per l’Associazione speciale di razza denominata I.B.C., un consigliere è nominato dall’Enci e rimane in carica, indipendentemente dalla durata del Consiglio Direttivo, fino alla successiva sostituzione da parte dell’Enci. Il Consigliere così nominato deve annualmente relazionare all’Enci circa l’andamento dell’Associazione nonché fornire tutte le informazioni che gli vengono richieste ai sensi del regolamento di attuazione dello Statuto Sociale dell’Enci. Un secondo Consigliere è nominato tra i MEMBRI DEL CONSIGLIO del Gruppo Cinofilo denominato CLB e rimane in carica, indipendentemente dalla durata del Consiglio Direttivo, fino al termine del mandato triennale. Il Consigliere avrà il compito di intrattenere e regolare i rapporti con l’Associazione amica CLB e in collaborazione con questa promuovere e coordinare l’attività sportiva dello sheepdog.
I membri del consiglio durano in carica tre anni solari e possono essere rieletti consecutivamente due sole volte, qualora durante il triennio venissero a mancare per qualsiasi motivo uno o più consiglieri questi verranno sostituiti dall'assemblea nella sua prima riunione. I membri così eletti entreranno a loro volta in carica e vi resteranno sino a quando vi sarebbero rimasti coloro che essi hanno sostituito. Se venisse a mancare, invece più della metà dei consiglieri, l'intero consiglio si intenderà decaduto e i membri rimasti in carica procederanno entro due mesi da tale dato di fatto alla convocazione dell'assemblea generale dei soci per le nuove elezioni del consiglio.
Il consiglio provvede, alla nomina del Presidente, di un vicepresidente e di un segretario designati fra i consiglieri.
Validità delle Riunioni del Consiglio
Le riunioni del Consiglio sono valide purché sia presente almeno la maggioranza dei suoi componenti.
Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza , dal Vice Presidente o dal Consigliere con maggiore anzianità di Socio.
Maggioranze e Deliberazioni
Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei consiglieri.
Non sono ammesse deleghe.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Le votazioni sono fatte per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto a giudizio del Presidente della riunione, ma ciascun Consigliere ha il diritto di chiedere che esse avvengano a scrutinio segreto.
I Consiglieri sono tenuti sul loro onore, a mantenere segrete le discussioni e le opinioni espresse all’interno del Consiglio.
I componenti del consiglio che non interverranno senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive potranno essere dichiarati decaduti dalla carica

ART. 12 - IL PRESIDENTE
Il Presidente dell’Associazione eletto in seno al Consiglio Direttivo rappresenta, anche agli effetti di legge, l’Associazione stessa ; convoca il Consiglio Direttivo, ne presiede le adunanze e ne firma le deliberazioni, firma il preventivo ed il rendiconto annuale da presentare ai Soci ; vista, di regola, la corrispondenza, dichiara aperte le Assemblee.
Il presidente vigila e cura perché siano attuate le deliberazioni del consiglio e dell'assemblea; provvede a quanto si addica all'osservanza delle norme statutarie e alla disciplina sociale
In caso di urgenza può agire con i poteri del consiglio; le sue deliberazioni così adottate dovranno tuttavia essere sottoposte all'approvazione del consiglio nella sua prima riunione.
In caso di sua assenza o temporaneo impedimento le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente eletto in seno al Consiglio Direttivo o, in difetto dal Consigliere più anziano.
Può essere nominato dal consiglio un presidente onorario anche non consigliere purchè socio. Il Presidente onorario può partecipare alle riunioni di consiglio, ma senza diritto di voto.

ART. 13 - IL VICE PRESIDENTE
Il Vice Presidente viene eletto in seno al Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente nell’espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce nei casi e nei modi previsti dallo Statuto.

ART. 14 - IL SEGRETARIO
Il Segretario viene eletto in seno al Consiglio Direttivo, collabora con il Presidente e cura l’esecuzione delle decisioni del Consiglio Direttivo ; redige i verbali delle assemblee ed ha la responsabilità di far osservare la disciplina interna.

Art 15 – ENTRATE E PATRIMONIO
Le entrate della Società sono costituite :
a) dalle quote sociali ;
b) dalle eventuali elargizioni fatte dai Soci e da terzi ;
c) dall’attività finanziaria derivante dall’organizzazione di manifestazioni ;
d) da tutte le altre entrate che possono concorrere a vantaggio della Associazione.
Il Patrimonio sociale è costituito :
a) dagli eventuali avanzi di bilancio accantonati a fondo riserva ;
b) da tutti gli altri beni mobili ed immobili eventuali ;
c) dalle donazioni, lasciti e successioni.
Eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi , riserve o capitali, non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, durante la vita dell’Associazione.

ART. 16 - ESERCIZIO FINANZIARIO
L’esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio Direttivo redige annualmente il rendiconto economico e finanziario dell’attività svolta secondo la vigente normativa e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea Ordinaria da convocarsi entro il sesto mese dalla chiusura dell’esercizio.
Il rendiconto deve essere accompagnato da una relazione sull’andamento della gestione.
Delle risultanze economiche e finanziarie del rendiconto sono responsabili personalmente i consiglieri in carica sino a quando l'assemblea generale dei soci con l'approvazione del bilancio, non si sia assunta direttamente gli impegni relativi.
Gli utili o gli avanzi di gestione, così come i fondi, riserve di ogni specie ed il capitale proprio, derivanti dall’esercizio dell’attività statutaria non potranno essere in alcun modo distribuiti che indirettamente, tra i soci, fatta salva la possibilità di devoluzione o distribuzione degli stessi imposta dalla legge.



Art.17 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi eletti dall’assemblea.
I Revisori eleggono tra di loro il Presidente, in occasione della loro prima riunione.
Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il controllo della gestione contabile della Associazione e presenta una relazione scritta all’Assemblea sui controlli effettuati.
I revisori durano in carica 3 anni solari e possono essere rieletti. I sindaci hanno la facoltà di partecipare alle riunioni del consiglio, alle quali devono essere invitati, ma senza diritto di voto.


Art.18 - NORME DISCIPLINARI E COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Qualsiasi socio è tenuto a osservare le norme del presente statuto, le disposizioni dell'Assemblea e del Consiglio.
Il socio che trasgredisca a tali obblighi o comunque con il suo comportamento venga ad arrecare danno morale o materiale alla società è passibile di sanzioni disciplinari che vengono deliberate dai 3 probiviri.
Questi vengono eletti dall'assemblea generale dei soci fra i soci che non ricoprano già la carica di consiglieri e durano in carica 3 anni solari.
I probiviri hanno la facoltà di partecipare alle riunioni del consiglio, ma non hanno diritto di voto
Qualsiasi decisione di carattere disciplinare a carico di un socio deve essere adottata a maggioranza.
I provvedimenti disciplinari che il Collegio dei probiviri può adottare a carico di un socio possono essere i seguenti:
a) censura
b) sospensione per un periodo
c) espulsione, proposta dal collegio e deliberata dall'Assemblea.
Ogni Socio è tenuto a rispettare il presente Statuto, lo Statuto dell’Enci, il relativo Regolamento di Attuazione, tutti i regolamenti dell’Enci nonché le regole di deontologia e correttezza sportiva. E’ soggetto alle decisioni dei Probiviri dell’Associazione I.B.C. nonché alle decisioni delle Commissioni di disciplina dell’Enci. La giustizia disciplinare di primo grado è amministrata dalla Commissione di disciplina di prima istanza dell’Enci nelle ipotesi previste dal Regolamento di Attuazione dello Statuto Enci, nonché dal Collegio dei Probiviri. Le decisioni dei Probiviri dell’Associazione I.B.C. sono appellabili avanti la Commissione di Disciplina di seconda istanza dell’Enci mediante ricorso scritto, sottoscritto personalmente dall’appellante o dal suo procuratore, da inviarsi a mezzo raccomandata a.r. nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione della decisione, ai sensi del Regolamento di attuazione dello Statuto Sociale dell’Enci. L’Associazione I.B.C. ottempera e da esecuzione alle decisioni assunte nei confronti dei propri Soci dalle Commissioni di Disciplina di prima e seconda istanza dell’Enci.

Art.19 – MODIFICHE STATUTARIE

Qualsiasi modifica al presente Statuto non può essere proposta all’assemblea se non dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto. Le deliberazioni devono essere approvate a maggioranza dei presenti da una Assemblea che riunisca almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto. Le modifiche dello Statuto dell’Associazione, prima di essere presentate all’Assemblea, devono essere comunicate all’Enci, per ottenerne la necessaria preventiva approvazione ai sensi del regolamento di Attuazione dello Statuto Sociale dell’Ente stesso.

Art. 20 – Scioglimento e Liquidazione
Lo scioglimento e la liquidazione dell’associazione deve essere deliberato dall’assemblea con il voto favorevole di almeno quattro quinti degli aventi diritto al voto.
L’Assemblea è valida con la presenza dei quattro quinti degli aventi diritto al voto sia in prima che in seconda convocazione.
Il patrimonio sociale non è ripartibile tra i soci.
In caso di scioglimento e relativa cessazione, sentito il Collegio dei revisori e gli organi di controllo eventualmente previsti dalla legge, l’intero patrimonio sociale, al netto delle spese di liquidazione, dovrà essere devoluto ad associazioni con scopi similari e in mancanza di questo avvenimento, dovrà essere destinato in beneficenza ad organizzazioni cinofile.

Art.21
Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme vigenti di legge ed ai principi generali di diritto.

 

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